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Statuto

STATUTO DELLA SOCIETÀ ITALIANA DI VIROLOGIA MEDICA SIVIM


Costituzione e Scopi

Art.1. È costituita una Associazione scientifica, senza fini di lucro, denominata "Società Italiana di Virologia Medica - SIVIM" finalizzata alla promozione degli studi virologici nel campo della medicina e della Clinica. La Società Italiana di Virologia medica, d'ora innanzi indicata con l'acronimo SIVIM, è aperta a tutti i cultori delle scienze virologiche, siano esse di base o di interesse medico-clinico, finalizzate direttamente ed indirettamente alla salvaguardia della salute.
Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali si avvarrà di pubblicazioni, convegni, premi e di ogni altro strumento ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. Le riviste scientifiche del settore saranno utilizzate dalla SIVIM come veicolo preferenziale di informazione scientifica ed eventualmente come organo di stampa.


Organi

Art.2. Sono organi della SIVIM: il Consiglio Direttivo; Il Presidente; Il Collegio dei Probiviri; Il Collegio dei Revisori dei Conti; L'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo della SIVIM è costituito da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri ed è formato da e tra i membri eletti dall'Assemblea dei Soci, con almeno due anni di anzianità. I membri eletti durano in carica due anni e sono immediatamente rieleggibili solo per un secondo mandato. Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi scientifici e organizzativi dell'Associazione ed è l'organo esecutivo deputato al raggiungimento dei fini dell'Associazione stessa. È competenza del Consiglio Direttivo la formulazione di proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre all'approvazione dall'Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'ammontare delle quote per i Soci ordinari e fondatori. Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio seno: a) Il Presidente che rappresenta l'associazione, che può essere coadiuvato da un vicepresidente. Convoca almeno due volte l'anno il Consiglio e lo presiede e dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio; b) il Segretario che redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, cura i rapporti con i Soci; c) il Tesoriere che cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altra entrata, amministra il patrimonio dell'Associazione, organizza ed esegue i pagamenti e redige il bilancio annuale.
Presidente Segretario e Tesoriere durano in carica due anni e sono rieleggibili. L'assemblea, quando occorra e per l'adempimento di quanto previsto dalla legge, nomina un Collegio dei probiviri o un Collegio dei revisori dei Conti costituiti ciascuno da tre membri. I Revisori dei Conti possono essere anche soci. Ogni Collegio dura in carica sino all'espletamento del mandato conferito. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci e provvede all'approvazione di eventuali modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo. Compete inoltre all'Assemblea l'approvazione delle proposte del Consiglio Direttivo relative alla scelta delle sedi e degli argomenti di massima dei Convegni e Congressi dell'Associazione. L'Assemblea dei Soci è convocata almeno una volta all'anno per gli adempimenti statutari.


Sede

Art.3. La sede della SIVIM è presso il Segretario pro tempore, attualmente in Roma. Per ragioni organizzative o di opportunità il Presidente può anche fissare una sede operativa in un altro luogo ritenuto idoneo dal Consiglio Direttivo. In tal caso, il Consiglio della SIVIM è convocato presso la sede operativa della Società.


Soci

Art.4. Sono Soci Fondatori della società i membri che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro cooptati all'unanimità dal Consiglio Direttivo entro il 30 Marzo 2002, ma in ogni caso anteriormente alla data di convocazione della prima assemblea. Sono Soci Ordinari della SIVIM tutti i cultori delle discipline virologiche mediche che ne facciano domanda e la cui richiesta sia approvata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza semplice dei presenti. I Soci Ordinari e Fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari, al compimento del secondo anno di iscrizione all'associazione, fanno parte dell'Assemblea dei Soci dove hanno diritto di voto se in regola con il pagamento delle quote associative. Il Consiglio Direttivo può, all'unanimità, nominare un Presidente Onorario e Soci Onorari, fino ad un numero massimo di dieci, personalità che abbiano contribuito in modo rilevante al progresso delle conoscenze nel campo delle discipline virologiche. I Soci Onorari hanno tutti i diritti dei Soci Fondatori, ma sono esentati dal pagamento della quota associativa. Possono essere ammessi, a domanda, in qualità di Soci Straordinari, studenti universitari dei corsi di laurea di ogni livello. I Soci Straordinari partecipano all'attività della Società senza diritto di voto e sono esentati dal pagamento delle quote sociali. Possono essere ammessi, a domanda, in qualità di Soci Sostenitori, persone fisiche o giuridiche che contribuiscano in modo significativo al finanziamento delle iniziative societarie. I Soci Sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee ed alle altre attività dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto nelle Assemblee né sono eleggibili alle cariche sociali. L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. L'ammissione è deliberata a scrutinio segreto ogni qualvolta lo richieda anche un solo componente del Consiglio. Il candidato ammesso diviene socio con il pagamento della quota annuale di associazione. La proposta di nomina a socio onorario è presentata e motivata per iscritto da almeno tre membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delibera in merito a scrutinio segreto. Le persone fisiche o giuridiche che desiderano sostenere finanziariamente gli scopi dell'Associazione possono divenire soci sostenitori, previo pagamento della quota minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.


Risorse Finanziarie

Art.5. Le risorse finanziarie della SIVIM sono costituite dalle quote annuali di iscrizione dei soci Fondatori ed Ordinari, dai contributi dei Soci Sostenitori, da erogazioni, donazioni o lasciti, da eventuali redditi immobiliari o mobiliari, da introiti attivi per pubblicazioni o attività congressuali e simili. L'esercizio finanziario e l'anno sociale coincidono con l'anno solare.


Assemblea dei Soci

Art.6. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione su indicazione del Consiglio Direttivo, che ne fissa la sede e l'ordine del giorno e la presiede. L'Assemblea si intende validamente convocata con la pubblicazione - almeno 30 giorni prima della data di convocazione - di apposito avviso negli organi di stampa dell'Associazione o con l'invio - sempre almeno 30 giorni prima della data di convocazione - dell'avviso relativo, mediante posta ordinaria o elettronica, a tutti gli aventi diritto. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno. In via straordinaria, l'Assemblea viene convocata dal Presidente su richiesta della maggioranza del Consiglio Direttivo o di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto. In assemblea, i soci con diritto di voto, possono farsi rappresentare con delega scritta. Ogni socio presente in assemblea non potrà avere più di due deleghe.

Art.7. Votazioni. In Assemblea tutti i soci che hanno maturato il diritto di voto, possono esercitarlo se in regola con il versamento delle quote sociali. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti (inclusi i rappresentanti per delega).

Art.8. (Membri del Consiglio Direttivo). L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene per votazione assembleare. L'elettorato attivo e quello passivo sono coincidenti. In apertura di Assemblea singole candidature possono essere presentate se sottoscritte da almeno 10 soci con diritto di voto.


Consiglio Direttivo

Art.9. (Consiglio Direttivo). Nella prima riunione dopo le elezioni, convocata entro 30 giorni dal membro più anziano in età che la presiede, il Consiglio Direttivo elegge il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. L'elezione avviene per singolo nominativo a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei presenti. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno due volte all'anno, nella sede che riterrà più opportuna, con invito scritto, inviato anche per posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviato ai Consiglieri almeno 15 giorni prima della data fissata. Se nel corso del periodo di validità del Consiglio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione con delibera unanime, mediante cooptazione. I membri cooptati rimangono in carica per il restante periodo di validità del Consiglio.


Presidente

Art.10. (Presidente). Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma di fronte ai terzi ed in giudizio. Nel caso in cui venga meno il Presidente, per dimissioni o altra causa, gli succede ad interim il vice presidente o il membro più anziano in età del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deve provvedere ad eleggere il nuovo Presidente entro 90 giorni dalla vacanza della carica.


Collegio dei Probiviri

Art.11. (Collegio dei Probiviri). Il Collegio dei Probiviri delibera senza formalità e trasmette riservatamente al Consiglio Direttivo le proprie conclusioni con motivazione sintetica.


Collegio dei Revisori dei Conti

Art.12. (Collegio dei Revisori dei Conti). Il Collegio dei revisori dei Conti deve presentare al Consiglio Direttivo una relazione scritta a commento del rendiconto finanziario annuale.


Selezioni Regionali

Art.13. (Sezioni Regionali). Le Sezioni regionali che il Consiglio Direttivo ritenga utile attivare, sono guidate da un Delegato regionale, affiancato da due Consiglieri di sua scelta. Il Delegato Regionale è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rinominato. Le iniziative locali devono essere preventivamente concordate con il Consiglio Direttivo.


Comitati Scientifici

Art.14. (Comitati Scientifici). Per il perseguimento di specifici interessi scientifici e culturali dell'Associazione, il Consiglio Direttivo può nominare appositi Comitati. Ogni Comitato è costituito da non meno di tre e non più di sette soci, tra i quali il Consiglio Direttivo nomina un Coordinatore ed un segretario. La durata di ciascun Comitato può variare in dipendenza della finalità da raggiungere.

Art.15. Per decisione unanime del Consiglio Direttivo tutte le votazioni possono essere effettuate con sistemi a distanza.


Modifiche Statutarie

Art.16. (Modifiche Statutarie). Il presente Statuto può essere modificato in ogni sua parte dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. Ogni socio con diritto di voto può proporre al Consiglio Direttivo modifiche allo Statuto.


Rinvio

Art.17. (Rinvio). Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applica la normativa di Legge in materia di Associazioni.


Norme Transitorie

In attesa della prima convocazione dell'assemblea dei Soci, la SIVIM è retta da un Consiglio Direttivo formato da cinque soci designati dai Soci fondatori, che opera secondo le norme del presente Statuto. Tale Consiglio Direttivo rimane in carica fino alla convocazione della prima assemblea.

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